IL PERIODO TRA '700 E '800

L’ETÀ MODERNA
Nell’epoca a cavallo fra ‘700 e ‘800 la chimica diventa la vera protagonista del sapere farmaceutico e della pratica terapeutica. Il farmacista si avvicina alla scienza così come la intendiamo oggi e abbandona progressivamente pratiche non supportate da evidenze.
Per tutto il XVIII secolo, sulla scorta dell’esperienza medioevale delle Arti l’accesso alle professioni e la loro pratica era sotto il controllo di enti associativi autonomi organizzati in corporazioni, collegi, confraternite, che esercitavano tra l’altro il potere disciplinare nei confronti degli iscritti. La situazione era molto variegata. Per esempio a Firenze gli speziali erano annessi alla corporazione dei medici, in altre città alla corporazione dei mercanti, a Torino erano organizzati in un collegio autonomo. All’autorità pubblica rappresentata dal Doge a Venezia, dal Sovrano in altri stati italiani o dal Granduca in Toscana, spettava il compito di decidere il numero delle spezierie, di concederne l’esercizio previa pagamento da parte dello speziale di una onerosa tassa, e di approvare gli statuti di autodisciplina stilati dagli stessi speziali, all’interno dei quali, come nei Brevi medioevali, erano fissate norme deontologiche e norme per l’abilitazione alla professione.
I testi di riferimento per la professione erano molti e cambiavano da Stato a Stato. I testi ufficiali rimanevano le varie farmacopee che, oltre a contenere norme per l’allestimento dei medicamenti, avevano il compito di mettere ordine e regolamentare le numerosissime preparazioni circolanti, alcune potenzialmente dannose per la salute. Ricordiamo che nel Regno Lombardo Veneto era testo di riferimento la Pharmacopoea Austriaco Provincialis, nel Ducato di Modena la Farmacopea per gli Stati Estensi risalente al 1839, nel Ducato di Parma il Codice Farmaceutico per gli Stati Parmensi del 1858, nel Granducato di Toscana il già citato Ricettario Fiorentino, riedito nel 1802 ma in vigore già dal 1498, nello Stato Pontificio il Codice Farmaceutico Romano risalente al 1868, nel Regno di Sardegna era in uso la Pharmacopoea Taurinensis, nel Regno delle due Sicilie vigeva il Ricettario Farmaceutico Napolitano risalente al 1832.
Affiancate da ricettari e trattati di farmacia per lo più scritti in latino. Sarà necessario attendere la metà del XIX secolo per l’affermazione di testi scritti nelle lingue nazionali, ma comunque i nomi dei medicinali rimarranno in latino. Esempio di quanto detto è la Pharmacopœa taurinensis, che come abbiamo appena visto era in vigore nel Regno di Sardegna già a partire dal 1736, ed era scritta interamente in latino, e al contrario la più recente Farmacopea Sarda risalente al 1853 era redatta in italiano, ma presentava i nomi dei medicinali scritti in tre lingue: italiano, latino e francese.
Per la stessa ragione, vista la grande eterogeneità dei prezzi applicati, erano pubblicati nelle Farmacopee anche prezzari di riferimento ai quali il farmacista doveva obbligatoriamente fare riferimento, pena sanzioni.
Anche i pesi e le misure adottati riflettevano la variegata composizione degli Stati dell’Italia preunitaria. Gli speziali per far fronte a tale variabilità si dotarono di tavole di comparazione come le "Tavole di Ragguaglio fra i pesi metrici e i pesi medicinali precedentemente in uso nelle Provincie Lombarde" del 1862 e numerosi Dizionari di Sinonimia riferiti alle droghe anch’esse nominate in modo diverso nei vari Stati.
Durante il periodo di occupazione francese fu introdotto il sistema decimale, il quale fu abbandonato durante il periodo della Restaurazione del vecchio regime, ossia dopo il 1815. Il sistema decimale verrà poi recuperato e definitivamente adottato a partire dalla seconda metà dell’ ‘800.
IL PERIODO DELL’OCCUPAZIONE NAPOLEONICA
L’arrivo dei francesi rappresentò un momento di riforme profonde per il settore farmaceutico, alcune delle quali saranno trattenute ed incorporate nel sistema, altre saranno abbandonate.
Fino a quel momento la più alta autorità sanitaria era il Protomedico. Con le riforme napoleoniche tale figura venne sostituita da un organo collegiale con il compito di approvare ed autorizzare i nuovi candidati all’esercizio professionale, di vigilare sull’attività professionale delle varie figure sanitarie fra le quali ovviamente anche quella degli speziali e di condurre ispezioni alle spezierie. Le spezierie di nuova istituzione non vennero più concesse dall’autorità pubblica la quale si limiterà da allora in poi a ratificarne la legittimità.
Nel 1803 entrò in vigore la legge del 21 germinale, che stabilì (così come aveva fatto secoli prima Federico II di Svevia) l’incompatibilità tra professione medica e quella di speziale, e normò la dispensazione di veleni mettendo ordine anche sulla preparazione dei rimedi la cui composizione era tenuta nascosta come segreto del preparatore.
Alcuni mesi dopo fu emanata un’altra legge che rappresentò una vera e propria rivoluzione per il settore farmaceutico: la legge del 25 termidoro. Questa legge rappresentò un passo in avanti nella formazione dello speziale poiché istituì le Scuole di Farmacia, le quali divennero tuttavia effettive nel 1812. Da questo momento la formazione teorica e accademica, sebbene limitata alla chimica farmaceutica ed alla storia naturale, fu istituzionalizzata ed affiancata a quella pratica. Così per esempio a Torino -come si deduce dal "Manifesto del Magistrato della riforma degli studi"- il percorso formativo per diventare speziale era questo: aver compiuto studi di materie umanistiche, aver praticato un tirocinio di quattro o cinque anni presso una spezieria autorizzata, sotto la guida di uno speziale patentato, aver frequentato per due anni le lezioni di Chimica Farmaceutica e di Botanica presso la Regia Università, aver sostenuto, alla fine del praticantato, un esame pratico ed uno teorico per essere dichiarato idoneo alla professione. All’aspirante speziale inoltre dovevano essere riconosciute specchiate doti morali, garantite dal Parroco e dal Sindaco per poter sia effettuare il tirocinio prima, che l’esercizio della professione poi.
Nel periodo dell’occupazione francese comincia anche a scomparire l’antico nome di speziale soppiantato da quello di farmacista.
Tuttavia, come accennato, tali riforme non furono applicate nel territorio così variegato dell’Italia preunitaria in modo omogeneo, dove trovarono la resistenza di situazioni consolidatesi nei secoli. Si creò quindi confusione e si moltiplicarono gli abusi, così come l’aumento incontrollato degli esercizi, data la “liberalizzazione” delle concessioni.
Alla caduta del dominio francese, con la Restaurazione del 1815, in un primo momento furono abrogate le riforme, ma successivamente e progressivamente vennero ripristinati molti principi sanciti della legge del 21 germinale così come vennero mantenute le Scuole di Farmacia. Ancora una volta tutto ciò avverrà negli Stati preunitari in modo molto vario.
La legislazione del nuovo Regno d’Italia cercherà poi di far coesistere i diritti acquisiti con i principi su cui si basa la moderna legislazione farmaceutica.
L’UNITÀ D’ITALIA
Dopo l’Unificazione dell’Italia si cercò di unificare ed uniformare su tutto il territorio le norme e le pratiche che riguardavano la professione farmaceutica.
A tale scopo il Re Vittorio Emanuele, il 4 marzo 1865, istituì la Scuola di Farmacia firmando il Regolamento n. 2196. Il corso universitario diventò così autonomo e svincolato dalle due facoltà di Scienze naturali e di Medicina. Il Regolamento prevedeva che: la Scuola di Farmacia avrebbe dovuto avere un Direttore, nominato dal Re fra i suoi professori che sarebbe restato in carica 3 anni ed eventualmente riconfermato; i professori avrebbero dovuto essere scelti tra coloro che insegnavano di botanica, chimica inorganica ed organica, farmaceutica, tossicologica e analitica, fisica, materia medica e mineralogia. Per l’ammissione alla Scuola l’aspirante studente deva essere in possesso dell’attestato del corso di grammatica latina. Doveva sostenere un esame di ammissione su elementi di aritmetica, geometria, fisica, lingua e letteratura italiana e lingua latina. La durata del corso era di 4 anni. Gli studenti avevano l’obbligo della frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni. Furono stabiliti nel decreto i corsi obbligatori per i quali lo studente avrebbe dovuto sostenere un esame: chimica inorganica, chimica organica, chimica farmaceutica e tossicologia, botanica, mineralogia, esercizi di analisi qualitativa e di chimica farmaceutica e tossicologica, materia medica, storia naturale dei medicamenti con esercizi pratici. Per ottenere la laurea era necessario un anno di pratica presso una farmacia di un pubblico ospedale civile o presso qualche laboratorio farmaceutico militare o presso farmacisti esercenti a ciò autorizzati dal Ministro. Doveva essere sostenuto un esame finale che prevedeva: l’analisi qualitativa di una sostanza medicinale, la preparazione di due preparati farmaceutici nel laboratorio di chimica farmaceutica, con sorteggio da un elenco di 40, il riconoscimento di piante e droghe definendone caratteri, componenti, usi e segnalando eventuali sofisticazioni o frodi; un questionario sui metodi usati nella preparazione e nella spedizione delle ricette. La commissione, presieduta dal Direttore della Scuola, era formata da 5 professori, di cui 2 estranei ad essa; la concessione del diploma avrebbe dato il diritto all’esercizio della professione in tutto il territorio del Regno. Ricordiamo che dal 1926 la Scuola venne abilitata a conferire la Laurea in Chimica e Farmacia. Nel 1934 venne sostituita dalla Facoltà di Farmacia che conferiva la Laurea in Farmacia, della durata di quattro anni.
Il 22 dicembre 1888, fu emanata la Legge sulla “Tutela dell’igiene e della sanità pubblica”, denominata legge Crispi. Tale legge istituì il Consiglio Superiore di Sanità nella cui composizione fu prevista anche la presenza di un farmacista. La legge prevedeva la presenza di un farmacista anche a livello locale, in un organo istituzionale chiamato Consiglio Provinciale di Sanità, presieduto dal Prefetto. Autorità importante nella regolazione del servizio farmaceutico locale era il Medico Provinciale, che era chiamato fra l’altro ad ispezionare le farmacie della Provincia, assistito, ove occorra, da un chimico e da un farmacista.
Viene eliminata la totale incompatibilità fra la professione di medico e farmacista introdotta dalle riforme francesi, in quanto in casi molto particolari, ed in particolare nei comuni ove mancava una farmacia e quelle dei comuni limitrofi fossero troppo distanti e di difficile accesso, il Prefetto, sentito il Consiglio Provinciale Sanitario, poteva concedere l’autorizzazione al medico condotto di tenere presso di sé un armadio farmaceutico.
Questa legge definì la farmacia quale bene patrimoniale privato liberamente trasferibile anche a non farmacisti e avviabile senza vincoli e limitazioni territoriali eccetto l’obbligo della direzione responsabile di un farmacista che, però, non sarebbe dovuto essere necessariamente titolare o proprietario della farmacia. Questa norma moltiplicò in poco tempo il numero delle farmacie nelle grandi città o nei centri altamente popolati ed il parallelo abbandono dei centri a bassa densità di popolazione.
La legge inoltre previde l’obbligo della redazione della “Farmacopea Ufficiale del Regno d’Italia” ed impose ad ogni Farmacia di possederne un esemplare.
La prima Farmacopea unitaria vide la pubblicazione nel 1892. Questo passo fu fondamentale per garantire la qualità e la sicurezza dei farmaci, oltre a favorire lo sviluppo di una medicina più scientifica e standardizzata.
Nel frattempo i farmacisti tenevano in farmacia, anche ricettari privati. Alcuni farmacisti, studiosi e professori di chimica farmaceutica pubblicarono il frutto dei loro studi e le loro proposte tecnico farmacologiche. Questi testi tecnico-scientifici furono considerati vere e proprie Farmacopee, anche se non ufficiali. Tra le più utilizzate ricordiamo la "Farmacopea Generale" del Brugnatelli stampata nel 1808, la "Farmacopea Ferrarese" del Campana del 1809, la "Farmacopea" di Antonio Ferrarini del 1825, la "Farmacologia Teorica e Pratica o Farmacopea Italiana" dell’Orosi del 1851, la "Farmacopea Nazionale e Generale" del Ruata del 1883. Furono anche testi di riferimento il “Codice Farmaceutico Militare” del 1851 corredato del “Formulario ad uso dei veterinari”.
SITOGRAFIA:
https://www.accademiaitalianastoriafarmacia.org
https://it.linkedin.com/pulse/riforme-del-servizio-farmaceutico-dallunit%C3%A0-ditalia-inizio-villano